Il giudice madrileno ha riconosciuto, da un lato, le difficoltà tecniche connesse al controllo preventivo di un’impressionante mole di dati (secondo quanto riportato da Google, ogni minuto 24 ore di video vengono caricati su Youtube); e ha ritenuto, dall’altro, che – come previsto dalla normativa comunitaria – Google esaurisca i propri doveri garantendo ex post la propria collaborazione nel rimuovere i contenuti illeciti. In particolare, grazie alla piattaforma Content ID, i titolari dei diritti possono monitorare in autonomia l’utilizzo dei propri materiali, chiedendone la rimozione – o, viceversa, sfruttandone le potenzialità commerciali attraverso gli strumenti di monetizzazione.
Si tratta di una sentenza estremamente rilevante perché casi simili sono in discussione in tutta Europa e nel mondo. Lo scorso dicembre, un’ordinanza cautelare del Tribunale di Roma – poi confermata – aveva ingiunto a Youtube di rimuovere dai propri server tutti gli spezzoni relativi alla decima edizione del “Grande Fratello”, in un procedimento introdotto da RTI (cioè, nuovamente, da Mediaset) con una richiesta di risarcimento danni per 500 milioni di euro. In giugno Google ha vinto il primo round di una causa miliardaria che la vede opposta negli Stati Uniti a Viacom. Poche settimane fa, un’analoga vertenza ha trovato esito opposto presso un tribunale di Amburgo.
L’imperscrutabilità del contesto, testimoniata dalle decisioni contraddittorie degli organi giudiziari – ed invero già dalla frequenza delle liti in materia -, è una minaccia concreta allo sviluppo dei servizi su internet. Norme certe ed una distribuzione equa e non punitiva delle responsabilità sono le chiavi per lo sviluppo di un settore che sta dimostrando un’enorme capacità d’innovare. È una lezione da tenere a mente ora che la revisione delle regole in tema di copyright e ruolo degli intermediari guadagna spazio nell’agenda degli operatori e dei legislatori.
]]>Questo è particolarmente grave quando si riflette sulle prospettive economiche del Paese.
Chi investe oggi lo fa sulla base di un progetto (un business plan) che comporta una scommessa sul futuro (su ciò che in consumatori saranno interessati a chiedere, ad esempio), ma che ha bisogno – nei limiti del possibile – di delimitare l’aleatorietà del contesto in cui si troverà ad agire. L’impresa che oggi investe in produzioni tessili o automobilistiche può essere assai danneggiata da una riforma che, tra un anno o due, modifichi in maniera significativa il sistema regolamentare o fiscale.
Il problema è particolarmente avvertito ogni volta che si discute, nel nostro Paese, sull’ipotesi di far rinascere il settore nucleare. L’eventuale introduzione, oggi, di una normativa che tolga ogni sbarramento di sorta dinanzi a quanti vogliano puntare su tale settore non può certo rassicurare un eventuale investitore, poiché è sempre possibile che – domani – un cambio di orientamento politico blocchi progetti avviati e in cui si sono destinate somme considerevoli.
Di fronte a questioni di tale natura appare evidente l’esigenze di “super-norme”. Tipicamente, una super-norma è la Costituzione, dato che naturalmente può essere modificata, ma per fare tutto questo è necessaria una procedura assai più complicata. Non è un caso che da parte liberale si sia spesso invocata l’esigenza di porre una tutela costituzionale di fronte alla possibilità, per il Parlamento, di tassare le famiglie e il mondo produttivo, e anche di manipolare la moneta, aumentando la massa monetaria e producendo quindi inflazione.
Se non si volesse necessariamente offrire una garanzia costituzionale agli investimenti nell’energia nucleare si può comunque immaginare una Fist Rule quale è quella che fu proposta su “Il Foglio”, un paio di anni fa, da Michele Fiorini ed Ernesto Felli. L’idea è semplice e ingegnosa: per dare più stabilità alle norme, si può ipotizzare che una legge approvata, ad esempio, con il 90% dei voti di deputati e senatori possa essere abolita nel corso del primo decennio di vita solo se, in un momento successivo, trova in Parlamento un 90% di votanti disposti ad abolirla.
Una legge che aprisse la strada al nucleare e che trovasse in Parlamento una maggioranza davvero ampia, in presenza di una Fist Rule potrebbe forse proteggere meglio l’investitore. Può darsi – come hanno sottolineato gli stessi Felli e Fiorini nel loro intervento – che quella della Fist Rule sia un’idea da perfezionarsi e svilupparsi ulteriormente, ma è senza dubbio vero che è in questa direzione – di regole più “rigide” – che ci si deve orientare.
Diversamente, pochi avrebbero voglia e interesse a impegnare capitali in iniziative tanto rischiose. A meno che non si tratti di quelli del solito, e ignaro, contribuente.
]]>In quella sede, avevamo discusso di quanto fosse non solo incostituzionale nei confronti del nostro ordinamento, ma persino aberrante rispetto a uno Stato che si pretende di diritto obbligare il contribuente a pagare un debito che ancora deve essere accertato e che egli stesso contesta.
In un aggiornamento su Chicago Blog, abbiamo poi guardato con speranza ad alcuni emendamenti alla manovra che sembravano aprire uno pertugio di fiducia circa il senno ritrovato del legislatore.
In sostanza, notavamo che – benché restasse ferma la novità di rendere esecutivo direttamente l’atto di accertamento saltando l’iscrizione a ruolo – l’estensione della sospensione dell’esecuzione decisa dal giudice tributario da 150 giorni a 300 (considerando che un processo tributario in primo grado non dura meno di 750 giorni) avrebbe costituito un buon punto di partenza per convincere il legislatore dell’iniquità della norma.
E un’attività di convincimento (nonché di ammonimento circa il fatto che, alla prima occasione, la norma sarebbe stata bocciata dalla Corte costituzionale) è stata quindi condotta dalle associazioni di categoria, industriali e professionali, da parte della stampa (penso in primo luogo agli articoli di Giacalone e Ostellino) e, volendo, anche dall’Istituto Bruno Leoni, facendo alla fine eliminare dal testo finale di conversione del decreto legge il termine per la durata della sospensione.
In sostanza, anche se l’avviso di accertamento continua a rappresentare direttamente titolo esecutivo, il fatto che, come avvenuto finora, il giudice possa concedere una sospensione per una durata eventuale sino al deposito della sentenza di primo grado consente finalmente al presunto debitore prima di discutere, e poi di pagare.
Certo, la questione dei presupposti della sospensione, in particolare se collegata all’entrata in vigore del redditometro, pone ulteriori, seri problemi al diritto di difesa, ma per ora ci piace esprimere la soddisfazione per questa piccola battaglia vinta.
]]>It lies in the essence of owning that all rights belong to the owner except insofar as they belong to another person as a result of some acts performed by the owner M.N. Rothbard
Il diritto di ciascuno non vive nel vuoto, ma interagisce con le pretese degli altri alla ricerca obbligata di un equilibrio F.M. Nicosia
Il grande pregio della corposa monografia sulla proprietà data alle stampe ormai dieci anni or sono da Ugo Mattei è senza dubbio quello di aver contribuito a spezzare il recinto della diffidenza verso l’analisi economica del diritto nel nostro paese. Troppo a lungo, infatti, dottrina e giurisprudenza italiane hanno fondato la loro attività di ricerca sulla “regola migliore”, entro gli stretti confini della forma codicistica. Il contributo della Economic Analysis of Law -di casa Oltreoceano, ben poco qui da noi- ha di certo portato una ventata d’aria fresca, cambiando in parte il paradigma con il quale il giurista italico guarda alle norme e alla loro evoluzione.
Una è la tesi centrale del volume. L’Occidente è spaccato a metà tra sistemi di common law e di civil law. Inutile dire che lo sia quindi anche il modo di intendere la proprietà. Alla concezione tipica del diritto romano, corroborata poi dalle codificazioni napoleoniche e dalla pandettistica tedesca, di una proprietà come dominium, semplice controllo materiale e fisico di un soggetto su un oggetto usque ad inferos usque ad sidera, si contrappone una visione più sfumata e complessa, per certi versi immateriale dell’essere proprietari, riassumibile nell’espressione bundle of sticks. La proprietà è insomma un mazzo di prerogative, che possono essere fatte circolare disgiuntamente le une dalle altre (la proprietà del terreno non necessariamente deve ricomprendervi anche il sottosuolo; la proprietà del bosco a fini di legnatico non deve necessariamente ricomprendere quelli di caccia e così via). Tale tradizione, a ben vedere, non è del tutto estranea al panorama continentale, se si pensa a tutto quel florilegio di istituti, tipici dell’era medievale e poi spazzati via con un tratto di penna dalla Rivoluzione francese.
Tale bipartizione, di grande aiuto nel mettere a fuoco la staticità dell’assetto proprietario del nostro codice (si pensi ai rapporti di vicinato), scade invece nell’aporia, quando manca di segnare lo spartiacque “hayekiano” tra liberalismo di stampo anglosassone e liberalismo continentale. Il binomio proprietà-libertà viene infatti attaccato quale stolido assioma, creato da quel “matrimonio infausto tra naturalismo e positivismo statalista” che fu la Rivoluzione francese. In realtà, benché il paradigma proprietario della common law sia diverso da quello continentale, ciò non significa che in quel fascio di facoltà, poteri, soggezioni e obblighi il binomio proprietà-libertà non possa comunque trovare una sua conferma. Lo ricorda anche Carlo Lottieri nella sua cristallina introduzione al volume Il diritto dei proprietari: una concezione liberale della giustizia, edito da Facco/Rubbettino: la proprietà definisce l’ordine dei titoli legittimi. Null’altro. Il problema nell’assunto di Mattei è insomma a monte, nell’idea di una libertà liberale intesa come assoluta (la licenza di Hobbes) e di una proprietà liberale intesa come monade. In realtà, la riflessione libertaria- Rothbard su tutti- è la prima a ribaltare tale visione macchiettistica, riconoscendo la proprietà come limite. Un limite alla libertà altrui e un limite alla propria. In questo consiste il tanto vituperato “binomio”, che recupera così quella tara di dimensione relazionale, più volte lamentata da Mattei.
In conclusione, è vero che i diritti di proprietà non sono mai definiti una volta per tutte e che quindi pretendere di delimitare a priori le reciproche interferenze tra sfere proprietarie è spesso un atto ingegneristico sterile, d’altro canto è altrettanto vero che tale caleidoscopio di fasci e prerogative non può che trovare molti limiti in sé stesso (si pensi alla figura del residual claimant), senza quindi sfociare in un novero imprecisato, quasi “relativista” di pretese; come, ad esempio, quella del ladro che pretende di entrare in casa mia o quella del lavoratore che pretende di avere una qualche proprietà sul suo posto di lavoro. In parole povere, dire che la proprietà non è una monade non equivale a dire che “tutto va bene”. A differenza delle cavillose norme sulle distanze, il divieto di immissio in alienum non può essere in sé e per sé derubricato a segno distintivo di quella concezione giusnaturalistica, “volta a concepire un sistema di proprietari titolari di diverse monadi non comunicanti”. Il divieto di immissio in alienum è corollario del concetto di proprietà privata. Se buttiamo a mare quello, buttiamo a mare la proprietà, sia quella “fisicista” continentale, sia quella “immateriale” anglosassone. A condividere in parte questo nichilismo di fondo v’è però anche l’approccio efficientista (e falsamente wertfrei) della Scuola di Chicago e del teorema di Coase, uno dei cui presupposti è l’irrilevanza della distribuzione dei titoli di proprietà. Allo stesso modo, il movimento delle enclosures nell’Inghilterra del XVIII secolo fu dettato da pure motivazioni di efficienza, che spesso si riverberarono in ingiustificate e brutali espropriazioni. Altro che liberalismo. In nessun conto fu tenuto l’homestead- il “preuso” si direbbe oggi qui da noi- dei piccoli coltivatori e allevatori delle campagne inglesi.
]]>Per questo motivo, il primo dei sei suggerimenti dati dal paper è proprio quello di “non toccare il buono che si è già fatto”: quando si sono abolite le tariffe minime, si è permesso il patto di quota-lite (l’americano contingent fee), si è introdotta la possibilità di pubblicità, si è aperto alle società di persone. Bisogna anzi che alle norme seguano atti concreti, dato che in molti casi gli ordini professionali si sono messi di traverso, annullando di fatto le novità positive del decreto Bersani del 2006.
Il secondo consiglio consiste nel suggerire che la riforma del settore avvenga con un’unica legge, offrendo una disciplina quindi omogenea che aiuti al massimo la trasparenza.
Il paper propone, per giunta, di aprire ad una concorrenza di ordini. Se proprio non si vogliono abolire gli ordini esistenti, si permetta la nascita di ordini “alternativi”: che ad esempio siano più rigorosi (o meno) nei loro requisiti e che in tal modo diano vita a un embrione di concorrenza, sottraendo ai notabili dei diversi settori quel potere di cui ora dispongono, del tutto illegittimo e incompatibile con una società liberale.
Quarto punto: si mantengano all’interno del sistema ordinistico solo le professioni che sono più legate a esigenze di tutela della qualità: medici e avvocati, quindi, e al limite anche architetti e ingegneri. Tutti gli altri devono invece operare entro un regime di libera concorrenza. E soprattutto devono farlo i giornalisti, dal momento che si tratta di un ordine “intrinsecamente incompatibile con il diritto alla libera manifestazione del pensiero”.
È poi indispensabile che si apra ulteriormente la possibilità di organizzare in termini nuovi e più imprenditoriali l’universo professionale, facendo nascere anche società di capitali e quindi garantendo ai professionisti italiani di poter competere ad armi pari con i colleghi di altre realtà nazionali.
Ultimo suggerimento: poiché già esiste de facto la figura del libero professionista che nella sostanza è un lavoratore dipendente, si deve permettere anche de jure di scegliere – se lo vogliono – di esercitare la propria professione nella forma del lavoratore subordinato. Questo non va intenso con un invito a ingabbiare o tutelare questa nuova posizione, ma semplicemente come la volontà di permettere il superamento di vincoli e limiti, in modo che la professione possa essere svolta nelle forme più adeguate.
Il testo propone le proprie tesi riformatrici ben sapendo che si tratta di proposte moderate, tanto che nel sottotitolo si parla di “idee (quasi) liberali”. In una società liberale gli ordini vanno aboliti, e quedsto soprattutto quando si tratta di garantire alti livelli di qualità nei settori più cruciali (dove si ha a che fare con la salute, ad esempio).
Ormai si è in molti a sperare che in Italia si facciano riforme “(quasi) liberali”. Per quelle veramente liberali bisognerà forse attendere generazioni più fortunate e intellettualmente coraggiose.
Le riforme liberiste percorrono vie tortuose nel nostro paese: tra queste, è da segnalare ora la depenalizzazione di fatto di buona parte del diritto dell’economia: un’operazione che, per un caso eclatante di eterogenesi dei fini, consentirebbe di approdare finalmente e inaspettatamente, in Italia, a quel “diritto penale minimo” caro ai liberali di ogni paese. Con le norme sul processo breve in discussione in Parlamento, diverrebbero di fatto impunibili quasi tutti reati dei colletti bianchi: dal falso in bilancio all’usura impropria, dalla bancarotta semplice all’ostacolo all’attivita’ di vigilanza, dalla gestione infedele all’abusiva attività bancaria; dall’infedeltà patrimoniale al ricorso abusivo al credito: e l’elenco potrebbe continuare a lungo. Se si fosse provata la strada maestra di un’abrogazione pura e semplice delle varie norme penali, non si sarebbe andati da nessuna parte: le Associazioni dei consumatori si sarebbero inalberate, le grida dei magistrati non si sarebbero potute etichettare come sguaiati e antidemocratici attacchi al Presidente del Consiglio e al Governo votato dal popolo, le Autorità di vigilanza avrebbero forse fatto sentire la propria voce per preservare la tutela penale degli interessi per la cui difesa sono state create, e così via. Peccato solo che sotto la tagliola del processo breve finiscano pure reati che un liberista italiano medio (ma ovviamente l’affermazione è discutibile) preferirebbe continuassero a essere perseguiti: appropriazione indebita e truffa, solo per fare due esempi. Ma si sa: il meglio e’ nemico del bene!
Per tornare al rapporto tra religione e istruzione, ritenevo che ogni preoccupazione delle due fazioni di questo conflitto culturale sarebbe venuta meno al cadere del presupposto di partenza, ovvero dell’appartenenza o meno dei muri scolastici su cui appendere il crocifisso al patrimonio pubblico, piuttosto che alla proprietà di soggetti privati. Poi, però, ho letto la sentenza Lombardi Vallauri c. Italia, emessa contemporaneamente alla ben più nota pronuncia della Corte di Strasburgo.
Il caso è noto, ma vale la pena ripercorrerlo nelle linee essenziali. Il prof. Lombardi Vallauri è docente di filosofia del diritto all’Università di Firenze. Dal 1976 insegna la stessa materia anche presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano in base a contratti annuali, rinnovati anno dopo anno, previa procedura di valutazione comparativa.
Nel 1998, prima di presentare la domanda di rinnovo del contratto per l’anno accademico 1998-1999, il docente ebbe un incontro informale con la Congregazione per l’Educazione Cattolica, organo della Santa Sede. Con lettera di pochi giorni successiva a quell’incontro, la Congregazione comunicava al rettore dell’Università S. Cuore che alcuni recenti orientamenti del professore erano da ritenersi in contrasto con la dottrina cattolica, tanto da costituire condizione di rigetto della domanda di nuovo contratto annuale. Il Consiglio di facoltà si adeguava alla lettera della Congregazione.
Esaurite le vie interne di ricorso per veder soddisfatte la sua pretese circa il riconoscimento della libertà di insegnamento e religiosa, il professor Lombardi Vallauri si rivolgeva così alla Corte europea dei diritti umani.
Buon senso comune, ovvero la saggezza di chi non è abituato al cavillo giuridico, porterebbe a pensare che la pretesa del docente non avrebbe trovato soddisfazione presso la Corte di Strasburgo. Negli ordinamenti occidentali, infatti, vige su tutti il principio di libertà. Libertà che è anche libertà contrattuale che si manifesta con la libertà di scelta della controparte, con la libertà di non concludere il contratto o di concluderlo alle condizioni volontariamente pattuite tra le parti.
Questo fondamentale principio vale per tutti i privati, persone fisiche, giuridiche, enti di fatto; regime diverso vale invece per gli enti pubblici. In virtù di questo principio sovrano di libertà trovano piena legittimazione la scelte determinate da motivazioni – razionali o meno – che si appellano all’intuitu personae, secondo cui ognuno è libero di determinare con chi concludere accordi e negozi giuridici, prima ancora che di decidere con quali modalità e a quali condizioni concluderli. Si noti peraltro che nel caso dedotto avanti la Corte Europea non si trattava di sciogliere un vincolo contrattuale, ma di farne nascere uno nuovo. È noto che l’università pubblica, per sua natura, è tenuta a selezionare i docenti sulla base di parametri preordinati e oggettivi di valutazione (quali la produzione scientifica), quindi con imparzialità e neutralità rispetto a criteri basati sulla personalità o sugli orientamenti dei candidati.
Al contrario, ero convinta, e con me credo tantissimi altri, che l’esistenza delle università private fosse giustificata in virtù di una precisa opzione culturale della loro attività pedagogica e che perciò esse erano naturalmente libere di selezionare il personale docente in base a criteri anche non strettamente inerenti il solo merito accademico, senza per questo contrastare con la libertà di insegnamento prevista dall’articolo 33 della Costituzione, ma anzi sostanziando la portata degli articoli 2 e 21 della stessa. Se non bastasse il senso comune, potremmo anche aggiungere che l’Accordo di revisione del Concordato tra la Santa Sede e la Repubblica italiana (che, giova ricordare, è un atto di diritto internazionale, e non interno) prevede che “le nomine dei professori dell’Università Cattolica del Sacro Cuore […] sono subordinate al gradimento sotto l’aspetto religioso dell’autorità ecclesiastica competente”.
Pertanto, agli occhi dell’uomo medio, come potrebbe essere quello di chi scrive, è un principio lapalissiano quello secondo cui gli enti scolastici e accademici privati siano liberi di educare gli iscritti secondo i loro principi, e dunque di decidere funzionalmente il personale incaricato dell’istruzione e della formazione. Evidentemente, la Corte europea è di altro avviso. All’esito del processo, infatti, la Corte ha riconosciuto la violazione della Convenzione europea dei diritti umani sulla base di un principio che, come ha già insegnato la giurisprudenza statunitense, rischia anche in Europa di diventare il passepartout per un attivismo giudiziario e un’ingerenza della “coscienza giurisdizionale”, nei casi in cui il giudice non ha una norma precisa a cui appigliarsi direttamente: il giusto procedimento. La Corte ha infatti concluso che il professor Vallauri è stato leso nel suo diritto a un contraddittorio equo con la Congregazione e l’Università, non essendogli stata data l’occasione di discutere con tali organi delle sue posizioni personali contrastanti con la dottrina cattolica e delle eventuali ricadute che queste posizioni avrebbero avuto sull’attività di docenza.
In mancanza di sostegni giuridici più solidi, non potendo fare riferimento evidentemente né al principio di uguaglianza né alla libertà di espressione né alla libertà di religione, giustizia è stata resa sulla base di una clausola estremamente aperta, quella appunto del giusto procedimento, che, come è avvenuto con il due process d’oltreoceano, ha giustificato pronunce giurisdizionali quantomeno creative, come la presente. Tanti sono gli insegnamenti che questa sentenza reca con sé. Il primo tra tutti è che la libertà contrattuale rischia di diventare meno libera…
Cross-posted su www.libertiamo.it
]]>Dopo aver riconosciuto che si tratta di una delle poche iniziative governative che si muove sostanzialmente nella giusta direzione, perché intende ampliare la libertà d’azione dei titolari attraverso un maggiore riconoscimento del diritto di proprietà, bisogna però prendere atto che quando si esamina da vicino il topolino partorito dalla montagna si deve prendere che vi sono davvero una quantità di elementi discutibili. Basti pensare al fatto che, per poter usufruire davvero della possibilità di ampliare la propria casa, in moltissimi casi è necessaria una “riqualificazione energetica”: insomma, una serie di lavori di ristrutturazione che riducano il consumo dei carburanti necessari al riscaldamento. (Sul tema si veda questo articolo del Corriere della Sera: “Piano casa: l’Italia delle tante regole (diverse)”).
Tutto questo non ha senso e non ha alcun fondamento giuridico. Perché delle due l’una: o si ritiene che la pretesa del proprietario di aumentare la propria volumetria sia legittima e possa essere accolta ogni volta che non rappresenta una lesione dei titoli altrui (e allora non si capisce perché condizionarla a questa benedetta riqualificazione energetica); oppure non la si ritiene legittima, e quindi non la si deve concedere a nessuno.
Il problema è duplice. Da un lato si ritiene che le risorse naturali necessarie a produrre energia e anche gli impianti che svolgono la medesima funzione siano un “bene collettivo”, e quindi ci si considera autorizzati a proibire taluni consumi e/o disincentivare (o incentivare) certi comportamenti. Poiché il dibattito sull’energia si situa quasi sempre “nel mondo dei soviet”, ogni chilowattora che tu consumi è un chilowattora che togli al tuo prossimo: e quindi, in questa logica, lo Stato ha tutto il diritto di importi di consumare meno. Poco importa, ai nostri governanti, che miniere, pozzi e impianti di produzione siano spesso beni privati e abbiano insomma proprietari, né essi si preoccupano del fatto che se io consumo metano, è perché lo pago. Nel loro mondo, invece, tutto è di tutti e così deve essere.
Per giunta, il diritto – e questa considerazione è in larga misura connessa con la prima – ha ormai perso la sua natura originaria di istituzione volta a evitare aggressioni e controversie, e comunque a comporle ogni qual volta si verifichino.
No: ormai il diritto è la Super-Arma letale, il marchingegno potentissimo nelle mani di politici, burocrati e tecnocrati che vogliono vivere al nostro posto la vita che ci è stata data. Loro sanno cosa bisogna fare e come dovrà essere il mondo di domani. Usano il bastone e la carota di mussoliniana memoria per dirci come dobbiamo agire e come possiamo vivere. Peccato che – anche al di là di ogni questione di ordine etico – la loro capacità di capire il reale sia spesso vicina allo zero, e questo fa sì che il loro continuo pianificare e programmare produca devastazioni a catena.
L’ecologismo, però, svolge un ruolo cruciale in tale vicenda, perché offre una giustificazione formidabile a quest’opera di distruzione del diritto e di edificazione della Super-Arma. Per questo, più che per ogni altra considerazione, va avversato con forza.
]]>L’opinione pubblica “colta”, com’è noto, condanna il cemento in sé e per sé. La costruzione di quartieri e palazzi è vista quale un fatto solo e sempre negativo, dato che toglie spazio al verde e deturpa le coste. In realtà, bisognerebbe adottare un atteggiamento più critico ragionato dinanzi a tali problemi.
In primo luogo, la trasformazione dei luoghi turistici (accompagnata da uno sviluppo urbanistico in qualche caso abnorme) è figlia di un processo di “democratizzazione”: intendo con tale espressione una crescente diffusione della ricchezza. Fino a quando il turismo era una realtà di élite che riguardava solo conti, marchese e magnati dell’industria (come in Morte a Venezia di Thomas Mann o in altri romanzi ambientati nelle località della villeggiatura di primo Novecento), un piccolo centro come Rapallo poteva essere una perla pura e incontaminata: poco più che un villaggio sul mare, fattosi chic in ragione delle sue frequentazioni. Ma quando la promozione dei ceti popolari indotta dal mercato e dall’integrazione economica globale ha permesso a impiegati e artigiani di trascorrere un paio di settimane al mare, fatalmente le cose sono cambiate.
Dal punto di vista economico, bisogna tenere sempre in considerazione che la crescita dell’offerta (più case) risponde ad un aumento della domanda (un maggior bisogno di abitazioni). E questo vale sia per i turisti come per la gente del luogo. L’esigenza di liberalizzare l’economia italiana – oggi avvertita anche da una parte rilevante della sinistra: basti ricordare le lenzuolate di Bersani - risponde proprio al bisogno di far meglio corrispondere l’offerta e la domanda, in modo da adeguare preferenze e produzione.
Una questione resta cruciale: e cioè che quanti costruiscono non possono farlo a scapito dei diritti altrui. Se la realizzazione di nuove abitazioni di fronte alla crescente domanda ha talora prodotto non solo obbrobri ma ha anche peggiorato la qualità della vita di altre persone, in molti casi questo si deve al fatto che con l’urbanistica contemporanea (figlia della pianificazione) i titoli dei singoli non sono ben tutelati. (Su questi temi consiglio la lettura dei lavori di Stefano Moroni, interprete di una visione liberale e nutrita di letture hayekiane).
Bisogna anche rilevare, in controtendenza con la sensibilità generale, che è del tutto sbagliato associare necessariamente costruzioni e devastazioni. Basti ricordare che alcune delle principali mete del turismo mondiale (da New York a Parigi, da Roma a Venezia) sono in sostanza agglomerati di palazzi, strade, monumenti e abitazioni. Soprattutto in Italia, dovrebbe essere chiaro a tutti che se in passato abbiamo avuto “geometri” che si chiamavano Michelangelo, Bernini o Vanvitelli, nulla esclude che qualcosa di simile si possa realizzare in futuro. Ad essere in discussione, allora, non è il costruire in quanto tale, ma la sua qualità.
Qualora si rafforzasse l’ordine giuridico garantendo meglio i titoli di proprietà e quindi favorendo una gestione “capitalistica” del territorio, lo stesso problema della cosiddetta sostenibilità troverebbe più facilmente le soluzioni adeguate. Chi infatti possiede un bene non ha alcun incentivo a depauperarlo e questa gestione di metrcato degli spazi introdurrebbe quindi una forte limitazione ad un’espansione urbanistica eccessiva, incontrollata.
D’altra parte, non bisogna imputare al cemento in sé, al progresso economico e al diffondersi della ricchezza taluni esiti infelici dell’espansione edilizia dei luoghi di villeggiatura. Quando visitiamo la costa amalfitana o la Provenza non incontriamo soltanto la natura, ma una certa (felice) integrazione tra la realtà fisica ed elaborazione umana.
Se ci sono problemi (e ce ne sono indubbiamente) questi discendono da una carenza di diritto e di mercato, ossia: da un’inadeguata protezione dei diritti e da una latitanza di logiche imprenditoriali. Ma proprio per queste ragioni, affrontare al meglio tali problemi non comporta una rinuncia a immaginare nuove città e un sempre miglior modo di abitare. Anche in riva al mare.
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