Nel nuovo decreto Monti ci sono due articoli degni di nota che vanno letti in combinato disposto.
Il primo è l’articolo di apertura del decreto stesso, il quale, come varie volte si era tentato invano di codificare, rende più cogente il diritto all’iniziativa economica privata sancito dall’art. 41 Cost. L’articolo abroga infatti le norme che pongono limiti, programmi e controlli all’iniziativa economica privata incompatibili o irragionevoli o non proporzionati rispetto alle esigenze di tutela dei valori costituzionali, incidendo sulla libertà e sulla parità di trattamento tra operatori presenti e futuri. Ciò non si tradurrà in una totale libertà di attività economica, ma conferirà ad essa – se l’articolo sarà correttamente rispettato – un senso più pieno e coerente con l’art. 41 Cost., rendendo possibili i soli limiti compatibili e proporzionali alle esigenze di tutela di altri valori costituzionali, come, ad esempio, salute e sicurezza. Via, dunque, autorizzazioni, licenze o nulla osta all’avvio di un’attività che non superino il test di proporzionalità e ragionevolezza, così come divieti e restrizioni ad attività già iniziate che impongono la programmazione o la pianificazione territoriale o temporale di determinate categorie di attività economica, o ancora le norme che impediscono, condizionano o ritardano l’ingresso di nuovi operatori economici.
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