Referendum sì, ma non sul nucleare
Coglie piuttosto di sorpresa la decisione dell’Ufficio centrale della Corte di Cassazione di tenere in piedi il referendum sul nucleare, nonostante le disposizioni oggetto dello stesso siano state abrogate dal cd. “decreto omnibus” (decreto legge 34/2011, come convertito in legge 75/2011).
La storia è nota ma è utile ripeterla: in attesa che gli italiani votassero circa il mantenimento o meno delle norme di attuazione di una politica energetica nucleare, il governo anticipava il risultato abrogativo eliminando, col “decreto omnibus”, le stesse disposizioni che sarebbero dovute essere oggetto di referendum. In parole povere, il referendum non aveva più oggetto.
Caso semplice, si sarebbe detto. Un passaggio formale alla Corte di Cassazione per certificare che non c’era più bisogno di andare al voto e la partita era chiusa.
E invece, dal comunicato odierno della Corte emerge che la consultazione referendaria si terrà comunque, trasferendosi l’oggetto dalle disposizioni ora abrogate all’articolo che le ha abrogate, l’art. 5 del decreto. Aspetteremo di leggere bene la decisione della Corte, ma dal comunicato di uno dei suoi consiglieri possiamo forse azzardare qualche commento.
Per cercare di capire se lo stupore sia o meno fondato, occorre esaminare la vicenda anche da un punto di vista strettamente giuridico, cercando di astrarre il più possibile il ragionamento dall’attualità politica.
La Corte di Cassazione, secondo quanto dispone la legge sul referendum, deve dichiarare che le operazioni referendarie non hanno più corso se, prima della data della consultazione popolare, le disposizioni oggetto di referendum sono state abrogate (art. 39).
Disposizione chiara nel dire che, se il significante (quindi la disposizione testuale) oggetto del quesito referendario viene abrogata prima che il quesito si svolga, tale abrogazione comporta che non si vada più a votare, venendo meno tanto l’oggetto del voto quanto l’effetto tipico del referendum: quello, appunto, abrogativo, su cui ha provveduto nel frattempo il legislatore.
uesta semplice regola è stata, nel tempo, interpretata in maniera restrittiva, nel timore che il legislatore ne abusasse ad arte per paralizzare il ricorso al referendum. Si è detto quindi che tale articolo non consente al legislatore di bloccare il referendum adottando una qualsiasi disciplina sostitutiva delle disposizioni assoggettate al voto. Più precisamente, la Corte costituzionale è intervenuta nel 1978, con una sentenza nella quale peraltro ammette di essere “pienamente consapevole che da questa decisione potranno derivare inconvenienti e difficoltà applicative”, a dire che, “se l’abrogazione degli atti o delle singole disposizioni cui si riferisce il referendum viene accompagnata da altra disciplina della stessa materia, il referendum può trasferirsi sulle nuove disposizioni legislative, nel caso in cui non siano modificati i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti”.
Dunque, la Corte di Cassazione può anche, trasferire il quesito referendario dalla disposizione abrogata a quella abrogante, ma solo nel caso in cui il legislatore abbia fatto ricorso all’abrogazione, nelle more del referendum, per eludere il ricorso al voto popolare, buttando la buccia ma lasciando il succo del testo oggetto di referendum.
Questo avviene, ad esempio, quando il legislatore abroga con una disposizione che, oltre ad eliminare la precedente, la sostituisce con un contenuto simile. Non è certo questo il caso del referendum sul nucleare, dal momento che l’art. 5 che ha abrogato l’oggetto del referendum non lo ha sostituito con una disciplina che, nella sostanza, ne riproduce contenuto e finalità.
Vediamo perché non si può riscontrare un tentativo del governo di buttare la buccia ma lasciare il succo delle norme sul nucleare.
Innanzitutto, l’oggetto del referendum sul nucleare è costituito da una serie di disposizioni ritagliate da leggi o atti aventi forza di legge. Come chiaramente ha detto la Corte costituzionale, nel caso in cui il quesito riguardi non un’intera legge, ma singole disposizioni estrapolate da leggi, allora l’oggetto del referendum si trasferisce alla nuova legge abrogativa solo se, dal confronto fra i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti, emerga che tutto cambia perché nulla cambi, emerga cioè un’affinità tra le singole previsioni della precedente e della nuova legislazione che implichi il tentativo del legislatore di intromettersi artatamente nel procedimento referendario.
Le norme sul nucleare oggetto di quesito referendario sono state abrogate, come detto, dall’art. 5 del “decreto omnibus”, che consta di 8 commi.
I commi dal 2 al 7 hanno esattamente ricondotto la legislazione italiana sul nucleare al punto di partenza, ottenendo l’identico effetto abrogativo che avrebbe avuto il sì referendario.
Se prendete l’oggetto del quesito referendario originale e le disposizioni abrogative, su cui ora ricade il nuovo quesito, e avete la pazienza di spuntarle una a una, scoprirete che entrambi i testi recano le medesime abrogazioni. La legge nuova, in sostanza, ha fatto esattamente e precisamente quello che voleva il comitato per il referendum, anticipando l’effetto abrogativo che, eventualmente, si sarebbe ottenuto se i sì avessero prevalso.
Dunque, è evidente che non si può, in questo caso, ritenere che la norma abrogativa sia stata approvata per eludere il procedimento referendario, avendo sortito lo stesso, identico effetto.
Restano i commi 1 e 8, che effettivamente dicono qualcosa di diverso rispetto all’effetto abrogativo che si sarebbe ottenuto col referendum.
Il primo dice una cosa ovvia, che certo il legislatore poteva evitare di dire.
Reca, infatti, la motivazione dell’intero articolo 5, spiegando, in sostanza, che l’abrogazione delle norme sul nucleare è dipesa dalla volontà politica di “acquisire ulteriori evidenze scientifiche”. È, in fondo, una disposizione senza valore giuridico, che ci rende nota l’intenzione del legislatore ma nulla cambia e nulla toglie all’ordinamento. Si sa, infatti, che il legislatore è libero nei fini e nelle intenzioni, salvo il rispetto della Costituzione. E dunque non gli viene chiesto di giustificare (se non alla luce della Costituzione, appunto) le sue decisioni. Se lo fa, come nel caso di questo comma, i cittadini hanno un’informazione politica in più, ma né loro né il legislatore ne risulteranno vincolati. Il Parlamento potrebbe benissimo riunirsi domattina per dichiarare un’intenzione opposta a questa o confermarla, senza che questo comma incida né in un verso né in un altro.
Dunque, quale è l’elemento giuridico che fa ritenere alla Corte di Cassazione che questo comma consenta, più di prima, allo Stato di avviare una politica energetica nucleare resta, ai nostri occhi, oscuro. Ad oggi, anche dopo il referendum sul nucleare del 1987, non c’è alcuna norma che vieti allo Stato di immaginare una politica nucleare. C’è soltanto l’assenza di un sistema legislativo che lo preveda e ne dia esecuzione. Non c’è un divieto, semplicemente manca un piano attuativo. Piano attuativo che non è certo il comma 1 ad introdurre, e che richiederebbe se mai un insieme di provvedimenti legislativi specifici come quelli su cui si sarebbe dovuto tenere il referendum ma che, appunto, sono stati già abrogati dal “decreto omnibus”.
Il comma 8, invece, prevede una cosa completamente diversa, e certo il governo avrebbe fatto meglio, per questioni di uniformità e coerenza legislativa, a prevederlo altrove.
Prevede, in sostanza, che il Consiglio dei ministri dovrà adottare la Strategia energetica nazionale, la quale non ha evidentemente per oggetto l’energia nucleare, quanto piuttosto la programmazione dell’approvvigionamento energetico globale di cui abbisogna. Si tratta, dunque, del piano con cui il governo individua le fonti energetiche, ne ripartisce il carico in base alle potenzialità e alle necessità, programma lo sviluppo delle infrastrutture e gli investimenti, bilancia le esigenze energetiche con la sostenibilità ambientale. Qualcosa di molto diverso e molto più ampio di un piano energetico nucleare, qualcosa che riguarda tutte le fonti di energia, comprese le rinnovabili.
Dunque, che la Cassazione abbia trasferito il quesito al comma 8 implica due conseguenze. La prima, che l’oggetto del referendum è cambiato: dalla questione nucleare alla questione energetica, con buona pace di tutte le regole procedurali relative, per esempio, alla propaganda referendaria e, più drammaticamente, alla consapevolezza degli elettori di cosa stiano votando. La seconda, che se vinceranno i sì il Governo non sarà autorizzato ad adottare la Strategia energetica nazionale. Con questi effetti, tra i tanti: che il governo non potrà varare il piano per la diversificazione delle fonti di energia, comprese quelle “pulite”, e non potrà nemmeno escludere il nucleare, dal momento che la Strategia sarebbe stata proprio la sede per farlo. Due effetti, questi, che tanto stanno a cuore agli antinuclearisti. Avranno questi il tempo e il modo di rendersi conto del nuovo, reale oggetto del voto (dal nucleare alla pianificazione) imposto dalla Corte a dieci giorni dalla chiamata alle urne?
1 giugno 2011 nucleare


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scusa omonimo luciano #38 non colgo la differenza
tot aventi diritto 100
se votano 51 (dunque votanti, come ho scritto io) si ottinene il quorum
sono d’accordo con rinaldo #47, la pensiamo allo stesso modo
ho capito Guido, lei ha voglia di far polemiche sterili (verrebbe da dirsi che è per mancanza di argomenti)! E’ evidente che io le ho portato delle cifre e degli argomenti, quella di mio figlio era una iperbole (basata comunque su una realtà), per stigmatizzare la apparentemente totale sottovalutazione della pericolosità delle alternative energetiche vere. Comunque, visto come la mette, perdo assolutamente interesse ad interloquire con Lei, mi rivolgo agli altri lettori e, assieme al rimarchevole Sorgenti, invito a fare l’unica scelta logica: ASTENERSI!
@lux
Infatti 51 sono la maggioranza su 100. Nel precedente intervento si parlava di quorum calcolato sui votanti, frase che ha senso per stabilire il numero minimo di voti che il quesito referendario deve ottenere per essere accolto.
@Rinaldo Sorgenti
Questo è, infatti, uno dei limiti del sistema attuale: si propugna l’astensione per evitare che i quesiti siano approvati da un basso numero di votanti, assumendo che la maggioranza di costoro sia rappresentata sempre da persone che la pensano come i promotori. Il sistema alternativo potrebbe, di cui ho fatto cenno, sembra poter portare a maggiore partecipazione: se poi si prevede una maggioranza rilevante, la preoccupazione che una minoranza di elettori imponga la sua volontà si attenua.
Però, più in generale: anche alle elezioni politiche ed amministrative può accadere – anzi, è avvenuto più volte – che una minoranza di elettori elegga la maggioranza dei parlamentari o dei consiglieri comunali, provinciali, regionali. Le sembra poco democratico?
Non mi sembra che il meccanismo referendario sia così iniquo.
I referendum sono di tipo abrogativo, quindi chi vota si al referendum vole cancellare una legge scritta dai rappresentanti democraticamente eletti dalla maggioranza degli italiani.
Mi sembra giusto quindi che coloro che intendono modificare questa volontà debbano di mostrare di essere anch’essi maggioranza degli italiani, altrimenti si verificherebbe l’assurdo che la maggioranza vota tizio perchè si fida di lui, o perchè è d’accordo sulle leggi che intende fare, e poi con il referendum si presenta una minoranza che cancella queste leggi.
@Marcello
Il punto è, peraltro, che il referendum abrogativo è essenzialmente uno strumento per permettere a chi ha perso le elezioni politiche di cercare una rivincita nei confronti della maggioranza.
Si possono introdurre miglioramenti intesi ad assicurare la serietà della proposta ed una maggiore partecipazione, ma non si eliminerà mai il conflitto tra la logica della democrazia rappresentativa e quella diretta.
Nucleare e disinformazione
Nessuno, dico nessuno, pone al popolo le seguenti, semplici domande:
a chi conviene che gli Italici restino sudditi energetici degli attuali fornitori di: energia elettrica, di petrolio, di carbone? A chi conviene installare impianti solari, eolici, ec. Che contribuiranno per poco al nostro fabbisogno energetico? Chi tra i votanti conosce il “giochetto” dello smaltimento delle nostre scorie nucleari: paghiamo per lo smaltimento, lo “smaltitore”, le utilizza per produrre energia che ci rivende a caro prezzo, poi esaurito il ciclo ce le restituisce. Sono argomenti che non piacciono, sono argomenti di senso comune, basate su fatti e numeri e non soggetti al concettualismo degradato di massa. Auguria chi proverà, di qualunque schieramento e colore a raccontare la verità oggettiva. Poi, una volta informato, il popolo deciderà. Conoscenza è libertà, ignoranza è schiavitù. Auguri a chi cerca la libertà.
Emilio Odescalchi, Milano
Se ragioniamo in un modo strettamente tecnico-giuridico, se riteniamo di dover rimanere sull’arido terreno del comma e del termine tecnico, allora ha ragione chi scrive l’articolo, e i giudici dell’Ufficio centrale per il referendum presso la Suprema Corte di cassazione sono impazziti o squilibrati (nonchè pericolosi attivisti politici). Se invece vogliamo guardare più in là del nostro naso, come evidentemente hanno ritenuto di fare i più anziani ed insigni giudici ordinari del nostro ordinamento, ai quali spettava l’interpretazione della faccenda, ci accorgiamo che nella situazione di specie la decisione (la cui estrema delicatezza e nevralgicità è comprovata proprio dal citato caso di Corte costituzionale 68/78) non poteva prescindere da una valutazione, in senso lato, politica: quella dell’intenzione del legislatore.
Se è vero che i commi 2-7 abrogavano la disciplina oggetto di referendum, dal tenore dei commi 1 e 8 infatti si potevano chiaramente cogliere, pur nella differente portata normativa, quelli che la Consulta chiamava “gli stessi principi ispiratori”, in particolare al comma primo, e la volontà di porre in essere i medesimi “contenuti essenziali”, implicitamente dichiarata al comma 8.
E’ ora di finirla con la falsa e fallace e deleteria concezione del giudice come mero applicatore della legge, cui gelido compito è essere bouche de la lois: piaccia o no, questa concezione è stata superata da cinquant’anni. Il giudice, in uno stato costituzionale, specie quando la sua interpretazione della legge ha funzioni di tale rilevanza costituzionale – vale a dire di vitale importanza per i meccanismi stessi della legalità, della vigenza dello stato di diritto e dei diritti politici garantiti in Costituzione – non può limitarsi a meccaniche applicazioni del diritto formale e non deve astenersi da valutazioni aventi natura e carattere s o s t a n z i a l e. Ovviamente, nel quadro dei principi supremi dell’ordinamento.
Aspetto quindi le chiarissime parole dei tre presidenti di sezione e dei tre consiglieri più anziani della Corte di cassazione, e mi aspetto di cogliere, nelle pieghe del loro ragionamento, proprio un esplicito riconoscimento di questa valenza sostanziale della loro decisione.
Art. 5
Sospensione dell’efficacia di disposizioni del decreto legislativo n.
31 del 2010
1. Allo scopo di acquisire ulteriori evidenze scientifiche sui
parametri di sicurezza, anche in ambito comunitario, in relazione
alla localizzazione, realizzazione ed esercizio nel territorio
nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare,
per un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto
resta sospesa l’efficacia delle disposizioni degli articoli da 3 a
24, 30, comma 2, 31 e 32 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.
31.
2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, la sospensione
dell’efficacia non si applica alle disposizioni individuate nel
medesimo comma nelle parti in cui si riferiscono alla localizzazione,
costruzione ed esercizio del Parco tecnologico e del deposito
nazionale.
Scusa-scusate. Ma dov’è che si legge la parola ABROGA? Il c.d. decreto omnibus SOSPENDE SOLAMENTE, per cui, prima di dare dei politici a dei Giudici, che sono dei Cultori della materia, nonchè dei profondi e stimabili studiosi, non si potrebbe anche noi cittadini perlomeno LEGGERE, se non proprio STUDIARE ciò che si commenta???
Il tutto a prescindere da un sì od un no, e dall’esercitare o meno un diritto che è anche un dovere.
Saluti
@francesco montanari
Gentile Montanari,
il testo che lei cita è del decreto legge (caducato). Quello vigente, è il testo della legge di conversione, che le riporto e dove potrà trovare la parola “abrogazione”.
“Art. 5. (Abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione
di nuovi impianti nucleari). – 1. Al fine di acquisire ulteriori
evidenze scientifiche, mediante il supporto dell’Agenzia per la
sicurezza nucleare, sui profili relativi alla sicurezza nucleare,
tenendo conto dello sviluppo tecnologico in tale settore e delle
decisioni che saranno assunte a livello di Unione europea, non si
procede alla definizione e attuazione del programma di
localizzazione, realizzazione ed esercizio nel territorio nazionale
di impianti di produzione di energia elettrica nucleare.
è chiaro ora?
Ecco un’interessante trasmissione della webtv Onde Quadre che ha dedicato una puntata alla questione nucleare. Il programma si chiama Io Mi Rifiuto e ha dato la voce agli studenti del Politecnico di Torino per esprimere la loro opinione in merito http://www.ondequadre.polito.it/podcast_video.php?id_programma=1&id_puntata=247
Mi sembra una perdita di tempo analizzare col ragionamento questi referendum : a parte quello sul nucleare che nasce anche dalla paura oltre che dall’ignoranza, gli altri servono solo a dare una spallata a Berlusconi e il 90% delle persone che vanno a votare hanno in testa solo quello.
Omnibus o non Omnibus…comma 8 o non comma 8
non lo vogliamo il nucleare!!! mmmm!!!
Dal giornalino dell’Ordine degli Ingegneri della Liguria:
Costo tipico degli impianti di generazione elettrica (valori riferiti a impianti in grado di generare in un anno 1 GW di energia elettrica):
turbogas: 1 G€
impianto a carbone: 2 G€
reattore nucleare: 3 G€
Parco eolico: 6 G€
tetti fotovoltaici: 60 G€
nb Giga (il simbolo G) è un prefisso del sistema di unità SI ed esprime il fattore 10elevato alla 9, cioè 1 000 000 000, ovvero un miliardo…..
Facendo un calcolo statistico casareccio, in questo blog ci dovrebbero essere almeno un 95% di commenti pro nucleare….
Ergo ne deduco che questo blog non è imparziale…..
oscarino a Ballarò hai fatto una figuraccia di c….a!!! bravo continua cosi …
mmm!!!
pardon …
il calcolo statistico casareccio era riferito all’assenza di commenti anti nucleare… lapsus dovuto alla felicità per come sono andati i referendum…